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Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
Visti l'art. 1-ter, comma 1, e l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Decreta:
I criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1, di detto decreto, sono riportati nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: L' stabilisce che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell' , per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1". Note alle premesse: - Il riguarda l'attuazione delle relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policrolotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. - Per il testo dell' si veda la nota al titolo. Nota all'art. 1: Per il testo dell' si veda la nota al titolo. Il testo dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all' , e , entro il 1› marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalita' di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalita' di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato . L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici. 2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell' , , ed ), i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente".