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Istituzione della riserva naturale orientata biogenetica "Foresta di Tarvisio".

Preambolo
Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1965, n. 958, che esclude la Foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, dal trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 1987, n. 14, concernente "Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica";
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex ASFD, con nota n. 6064-1/13 del 28 maggio 1987;
Visto l'assenso accordato dal Ministero dell'interno con nota n. 5A14/732 del 17 giugno 1987;
Considerato che il bene suddetto ai sensi del concordato stabilito tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e' stato trasferito al patrimonio unico dei soppressi economati generali e dei fondi di religione dei territori annessi all'Italia;
Considerato che la Foresta di Tarvisio di proprieta' del Fondo per gli edifici di culto, e' affidata alla gestione ex A.S.F.D., che provvede temporaneamente alla gestione, come stabilito nell'apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;
Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri e' indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nelle varieta' degli ambienti, e che detta evoluzione puo' attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);
Considerato che a tal fine sono stati individuati territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarita', decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;
Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;
Considerato altresi' che la Foresta di Tarvisio costituisce territorio particolarmente idoneo alla conservazione di aquila reale, francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, tutte specie incluse anche nell'allegato alla direttiva 85/411/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;
Preso atto che lo stesso bene, per effetto della legge 20 maggio 1985, n. 206, di ratifica ed esecuzione della disciplina degli enti e beni ecclesiastici, e' confluito nel Fondo edifici di culto (FEC) istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e che l'amministrazione del FEC, giuridicamente rappresentato dal Ministro dell'interno, e' affidata al Ministero dell'interno che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti;
Accertato che la Foresta di Tarvisio e' caratterizzata da formazioni forestali e vegetazionali di grande pregio naturalistico che, in alcuni casi, presentano condizioni assai vicine a quelle originarie, cosa assai difficile da riscontrare altrove, e di particolare valore ambientale e scientifico;
Accertato che la Foresta di Tarvisio per le sue caratteristiche presenta un rilevante interesse ambientale anche per quel che riguarda la fauna;
Constatato che la Foresta di Tarvisio e' habitat importante per stambecco, orso, aquila reale ed astore, specie comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;
Accertato l'interesse nazionale ed internazionale sul piano naturalistico della foresta;
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente; Decreta:

Art. 1.



Su tutta l'area della Foresta di Tarvisio, cosi' come risulta delimitata nella planimetria allegata al presente decreto quale parte integrante dello stesso, e' costituita la riserva naturale orientata biogenetica denominata "Riserva naturale statale della Foresta di Tarvisio". Resta operante a tutti gli effetti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 2.



Nella riserva naturale orientata biogenetica della Foresta di Tarvisio sono vietate la raccolta di specie vegetali ed animali e la caccia; sono ammesse le utilizzazioni boschive compatibili con le finalita' della riserva, fatti salvi i diritti delle popolazioni locali.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 3.



La gestione della riserva e la vigilanza sulla stessa sono affidate alle strutture della Gestione ex ASFD che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 4.



L'accesso del pubblico nella riserva naturale orientata biogenetica e' libero lungo le strade ed i sentieri, nonche' nelle zone indicate nel piano di gestione naturalistico. Le popolazioni locali hanno accesso nella riserva secondo le consuetudini.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 5.



La gestione della riserva dovra' dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione, correlati con le finalita' che hanno portato all'istituzione della riserva orientata biogenetica, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 6.



I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 5, sono concordati con il Ministero dell'ambiente e, per quanto di competenza, con la regione Friuli-Venezia Giulia.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".

Art. 7.



All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvedera' con:
le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;
gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche, di enti privati e di cittadini;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi della riserva naturale stessa.




((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 18 giugno 1987
Il Ministro: PAVAN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ((1))

Allegato

ALLEGATO

QUADRO D'UNIONE



Parte di provvedimento in formato grafico

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".