Istituzione della riserva naturale speleologica "Bus della Genziana".
Art. 1.
La cavita' denominata "Bus della Genziana", numero catastale 1000 V Tv, per uno sviluppo di circa 4 km e per una profondita' di 582 metri dall'esterno, e' costituita in riserva naturale speleologica, come riportato nella planimetria allegata.
NOTE
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell' e , e dell' (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 1, comma 2. - E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento".
"Art. 1, comma 5. - Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale".
"Art. 5, comma 2. - Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali".
- Il testo vigente degli e (Attuazione della delega di cui all' ) e' il seguente:
"Art. 68 (Aziende di Stato per le foreste demaniali). - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' soppressa.
Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato, i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove non destinabili ad attivita' di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, puo' avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni".
"Art. 83 (Interventi per la protezione della natura). - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunita' montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall' , relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
- Il testo vigente dell' (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 19661970) e' il seguente:
"Art. 29 (Ampliamento del demanio forestale dello Stato).
- L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalita' previste dagli , terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non puo' essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.
Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennita' di espropriazione.
Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvedera' alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonche' ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.
I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facolta' per l'Azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento".
- Il testo vigente dell'art. 25 del D.M. 20 gennaio 1967 (criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla , recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e' il seguente:
"Art. 25 (Azienda delle foreste demaniali). - Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge n. 910, dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici:
accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali gia' costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarieta' territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche;
acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonche' della protezione della flora e della fauna in genere.
Sara' data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di comuni e di altri enti pubblici e di beneficenza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione.
Sara' altresi' data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonche' di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilita' di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale.
Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adattati i seguenti criteri:
di norma, si procedera' all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonche' al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati;
si dara' luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica;
la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale.
La facolta' attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910, di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostruzione forestale per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sara' soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali.
I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformita' dello statuto regolamento dell'Azienda stessa".