Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.
Art. 1.
L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 non aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate "associazioni", i produttori non associati alle predette associazioni, gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84, ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca, devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.