Norme in materia di denominazioni e definizioni dell'olio di oliva in attuazione del regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987.
Art. 1.
A partire dal 1 novembre 1987 la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, sia sul mercato interno che negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi, degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e' disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento n. 1915/87 del 2 luglio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tuttavia, ai termini del paragrafo 3, primo trattino, dell'art. 35 del citato regolamento CEE n. 136/66, la commercializzazione sul mercato interno di detti oli con l'impiego delle denominazioni e definizioni previste dalla legge 13 novembre 1960, n. 1407 e' consentita fino al 31 maggio 1988 nel commercio all'ingrosso ed allo stadio del confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 allo stadio della vendita al dettaglio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 (Attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 172 dei 30 settembre 1966.
- Il regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987 (che modifica il regolamento n. 136/66 CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 183/7 del 3 luglio 1987.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 35 e del relativo allegato del regolamento CEE n. 136/66 come risultano sostituiti dal regolamento CEE n. 1915/87:
"Art. 35. - 1. Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonche' negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi.
2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.
3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare:
per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;
per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio di oliva puro".
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione, puo' modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.
5. In caso di difficolta' di commercializzazione, nella Comunita', dei prodotti che figurano nell'allegato puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'art. 38, di prorogare per uno o piu' dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.
Tale proroga non puo' eccedere i due anni".
"Allegato: Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui all'art. 35.
1. Oli d'olivo vergini, oli ottenuti dal frutto dell'olio soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:
a) olio d'oliva vergine extra: olio di oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 1g per 100g;
b) olio d'oliva vergine (il termine "fino" puo' essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 2g per 100g;
c) olio d'oliva vergine corrente: olio di oliva vergine di gusto buono, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 3,3g per 100g;
d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidita' espressa in acido oleico superiore a 3,3g per 100g.
2. Olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 0,5g per 100g.
3. Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 1,5g per 100g.
4. Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
5. Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa di oliva, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 0,5g per 100g.
6. Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidita' espressa in acido oleico non puo' eccedere 1,5g per 100g".