Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088)
Art. 1.
Principi e strumenti
1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell'esercizio delle specifiche funzioni all'interno degli uffici centrali o periferici dell'amministrazione.
2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, della partecipazione al procedimento del valutato e dell'eventuale verifica della valutazione da parte del valutatore di secondo grado.
3. La scheda di valutazione e' redatta al termine di ogni anno solare, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarita' del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi tre mesi dell'anno.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Il e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, S.O.
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2012, n. 14.
- La e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli e , come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.".