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Modalita' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010. (12G0092)

Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Nel quadro dell'armonizzazione di cui in premessa, alla rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il ( Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. Il ( Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. La (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. Il (Regolamento di esecuzione della ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O. Si riporta il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". La (Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 La (Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. Si riporta l' , che ha convertito con modificazioni il , recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111, S.O.: "Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo). (Omissis). 15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al , sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della , e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti. 15-ter A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata 15-quater Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonche' una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione. 15-quinquies Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010. 15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all' , e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza diplomatica. 15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita' tecniche di cui all' , nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo' temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.". Si riporta il testo dell' (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell' , Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2010, n. 85: "Art. 25 (Erogazione di spese su aperture di credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo). - 1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo, di cui alla , sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. 2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro. 3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo e' passibile delle penalita' previste dall' , nonche' dall' , come modificato dal . 4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.". La ( Modifiche all' , convertito, con modificazioni, dalla e della , concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2010, n. 212. Si riporta il testo dell' (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' ), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 179: «Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati). (Omissis). 6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.».