Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il , approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il , contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il , reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.
- Si trascrive il testo dei relativi , e :
«Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il Ministero la commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione cultura internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma primo dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma secondo dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma primo dell'art. 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».
«Art. 5 (Composizione, durata ed ordinamento della commissione). - 1. La commissione e' nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;
b) tre eminenti personalita' scelte dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;
c) dieci personalita' del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) il direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;
g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato;
h) il direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
i) il direttore generale del dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;
l) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;
m) il direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;
n) un rappresentante della RAI-radio-televisione italiana designato dal consiglio di amministrazione;
o) il presidente della societa' Dante Alighieri, o un suo delegato.
2. La commissione adotta entro trenta giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la direzione generale.
3. La commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma primo, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme, del proprio regolamento interno. La commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.».
«Art. 12 (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero). - 1.
L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.
4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.».
- I , e del , emanati sulla base di quanto disposto dalla , concernono la composizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 luglio 1993, n. 178, dettava la disciplina delle modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale. Esso viene abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- Il , recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, costituisce la normativa di riferimento per quanto riguarda tutti gli aspetti della procedura concorsuale disciplinata dal presente regolamento. In tale materia esso ha aggiornato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro entrato in vigore il 16 maggio 1995 e' relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 febbraio 1999 e' relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
- Il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000, e' relativo al quadriennio normativo 1998-2001. Esso contiene la declaratoria dei nuovi profili professionali del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri destinatario del C.C.N. .
- Il , contiene la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 contiene la numerazione e la denominazione delle nuove classi di laurea universitarie ai sensi dell' («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»), definendone altresi' gli obiettivi formativi qualificanti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del 4 :
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le Universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall' , fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all' , in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell' , le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.».
- La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, , si propone di fornire alcune indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti secondo il «Nuovo ordinamento universitario» per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Nota agli e :
- Per l' , vedi note alle premesse.