Regolamento concernente integrazioni all'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 5058, sul trattamento economico per il personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
1. All'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999 n. 128/005058/2 sono aggiunti i seguenti commi:
"5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute";
"6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.".
"5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute";
"6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo definisce l'attivita' di cooperazione e le sue finalita' gli organi competenti alla determinazione dello svolgimento dell'attivita' e delle sue modalita', fornendo altresi' descrizione delle categorie di personale inviato all'estero e la regolamentazione del relativo rapporto con il Ministero degli affari esteri.
- Il testo dell' e' il seguente:
"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' , come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5. - 1. Il testo dell' e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Ai fini del presente decreto si intendono per familiari a carico il coniuge e sempre che i minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi, gli affidati di cui alla i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall' .
2. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' corrisposta un'aggiunta di famiglia pari al 20% dell'indennita' di servizio all'estero per il coniuge che convive nella stessa sede all'estero con il titolare dell'indennita' e non esercita alcuna attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico.
Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri o carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
3. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 avente figli a carico - come definiti al precedente comma 1 - spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il personale della categoria 03 (XI qualifica funzionale) di cui alla allegata tabella A.
4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 spettano solo per i periodi di effettiva permanenza all'estero dei familiari.
5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute;
6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall' ".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosita', quali eventi bellici crisi dell'ordine pubblico o calamita' naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente l'effettiva residenza dei familiari nella sede non e' richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennita' previsti dall' , , , e .
2. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2".