Regolamento concernente le modalita', i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto. (25G00025)
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo».
2. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «autogestione del budget di progetto»: gestione di risorse finanziarie o di voucher da parte del responsabile dell'autogestione.
L'autogestione puo' riguardare la totalita' delle risorse del budget di progetto o quota di esse;
L'autogestione puo' riguardare la totalita' delle risorse del budget di progetto o quota di esse;
b) «responsabile dell'autogestione»: la persona con disabilita', il genitore del minore con disabilita', il tutore o amministratore di sostegno dotato dei relativi poteri o il soggetto delegato dalla persona con disabilita' con procura rilasciata anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l'autogestione e a garantire la rendicontazione;
c) «responsabile per l'erogazione»: soggetto responsabile del procedimento di erogazione delle risorse o dei voucher conferiti in autogestione individuato da ciascuna delle amministrazioni conferenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo;
d) «voucher»: titoli che danno accesso a servizi, beni materiali o immateriali assicurati da uno o piu' fornitori accreditati.
e) «referente per l'attuazione del progetto di vita»: soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
f) «unita' di valutazione multidimensionale»: l'unita' di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l' , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La , recante: «Delega al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.
- Si riporta l' recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024
«Art. 28 (Budget di progetto). - 1. L'attuazione del progetto di vita e' sostenuta dal budget di progetto che e' costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali.
2. La predisposizione del budget di progetto e' effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilita' nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
3. Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.
4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all' , dal Fondo di cui all' , dalle risorse del Fondo di cui all' , confluite nel fondo di cui all' , dal Fondo di cui all' .
5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.
6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.
7. La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonche' valorizzando supporti informali.
Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del .
8. La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalita', dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' , adottato ai sensi dell' , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto e' impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all' si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 24, 26 e 29 del citato .
«Art. 24 (Unita' di valutazione multidimensionale). - 1. L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.
2. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale:
a) la persona con disabilita';
b) l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;
d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
e) uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all' ;
g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' di cui all' , nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilita', senza oneri a carico della finanza pubblica.
3. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla , o il caregiver di cui all' ;
b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilita' fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalita' di riordino e unificazione, all'interno delle unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita' e dei compiti svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per:
a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilita' gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
d) la redazione dei progetti individuali di cui all' ;
e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all' .
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.
6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall' . Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c).
7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di Comunita' di cui al , volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta' della presa in carico e degli interventi di sostegno.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 26 (Forma e contenuto del progetto di vita). - 1.
Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali.
2. Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unita' di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.
3. Il progetto individua:
a) gli obiettivi della persona con disabilita' risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:
1) apprendimento, socialita' ed affettivita';
2) formazione, lavoro;
3) casa e habitat sociale;
4) salute;
c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualita' di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita, nonche' i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle liberta' fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorita', o, nel caso di piani gia' esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilita';
f) il referente per la sua attuazione;
g) la programmazione di tempi e le modalita' delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, gia' presenti o attivabili anche in seno alla comunita' territoriale, alla rete familiare nonche' al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28.
4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.
5. Il progetto di vita e' soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta.
6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.
7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilita', e' predisposto dall'unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto e' sottoscritto dalla persona con disabilita' secondo le proprie capacita' comunicative o da chi ne cura gli interessi.
8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).».
«Art. 29 (Referente per l'attuazione del progetto di vita). - 1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:
a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilita' e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
e) richiedere la convocazione dell'unita' di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)) , sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal